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1. L'offerta pubblica puo' riguardare qualsiasi categoria di azioni. L'offerta deve essere rivolta a parita' di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta. Se vi sono piu' categorie di titoli, l'offerta puo' essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art19 · fonte su Normattiva