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1. L'offerta pubblica puo' riguardare qualsiasi categoria di azioni. L'offerta deve essere rivolta a parita' di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta. Se vi sono piu' categorie di titoli, l'offerta puo' essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
