Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo e' unico e non e' modificabile nel corso dell'offerta. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 31 luglio 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art2 · fonte su Normattiva