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1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' o ente offerente e della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla CONSOB i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta e' stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti. 2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se e' convenuto un corrispettivo superiore la clausola e' nulla e il corrispettivo e' dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art21 · fonte su Normattiva