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1. Nel caso in cui sia stata pubblicata un'offerta concorrente e il quantitativo richiesto dall'offerente originario sia inferiore a quello richiesto dal concorrente, il primo puo' aumentare il corrispettivo offerto a condizione che il quantitativo da lui richiesto sia elevato almeno alla stessa misura di quello richiesto dal concorrente. 2. L'offerta di aumento e' disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22. 3. Dal giorno della pubblicazione dell'offerta di aumento, tutte le accettazioni relative all'offerta concorrente sono revocabili.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art26 · fonte su Normattiva