Art. 28 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
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1. Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 26, comma 3. 2. Ogni clausola contraria all'irrevocabilita' si considera non apposta. Le accettazioni devono pervenire alle persone e agli enti indicati nella pubblicazione dell'offerta entro il termine stabilito. Esse sono efficaci soltanto se sono accompagnate dal deposito dei titoli. Le persone e gli enti incaricati di ricevere le accettazioni devono comunicare giornalmente, per la loro pubblicazione, i dati relativi ai titoli depositati al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori o al Comitato del mercato ristretto in cui titoli oggetto dell'offerta sono quotati, o alla CONSOB negli altri casi.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
