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1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel presente Capo e nel citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conseguenza di cio' puo', in pendenza della offerta, sospenderla o dichiararla decaduta. 2. La violazione delle norme contenute nel presente Capo relative alle modalita' di pubblicazione o di svolgimento dell'offerta, e dei regolamenti emanati dalla CONSOB, e' punita, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quinto all'intero valore totale dell'operazione. 3. Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art29 · fonte su Normattiva