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Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata pubblicata e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
