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L'offerente o, se si tratta di societa' o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle societa' controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art31 · fonte su Normattiva