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1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della societa' o ente offerente, nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art32 · fonte su Normattiva