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Gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di un'offerta pubblica i quali, durante il periodo di efficacia dell'offerta medesima, abbiano alienato i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
