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Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della societa' o ente offerente, nonche' l'offerente stesso, se e' persona fisica, i quali abbiano effettuato contrattazioni anche per interposta persona sui titoli che formano oggetto dell'offerta pubblica d'acquisto o di scambio nei sei mesi anteriori alla pubblicazione di questa, e non ne abbiano dato notizia alla CONSOB, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art34 · fonte su Normattiva