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1. Gli amministratori della societa' emittente dei titoli che formano oggetto dell'offerta, i quali durante il periodo di efficacia dell'offerta stessa compiono atti di cui all'articolo 16, comma 4, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori della societa' e dell'ente offerente quando si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art35 · fonte su Normattiva