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1. Quando la delibera di aumento del capitale prevede che i titoli di nuova emissione di una societa' siano sottoscritti, ai fini del diritto di opzione, da banche o da enti o da societa' finanziarie soggette al controllo della CONSOB con l'obbligo di offrirli agli azionisti della societa' attraverso operazioni di qualsiasi tipo, le banche, gli enti e le societa' finanziarie non possono esercitare il diritto di voto durante la detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detenzioni in essere di azioni da offrire agli azionisti ai sensi del medesimo comma 1.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art37 · fonte del testo