Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facolta', da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta. 2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato. 3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica presso piu' di un membro del consorzio di collocamento. 4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri di riparto cosi' individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate. 5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purche' sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate alle quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art4 · fonte su Normattiva