Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la societa' emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB puo' autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma. 2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta, ne' stipulare o modificare, a pena di nullita', accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullita' degli stessi devono essere resi noti gli accordi gia' esistenti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art7 · fonte su Normattiva