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Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonche' con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacita' tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, puo' procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicita' e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017
