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Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi 3 e 4, ed all'articolo 8. Si applicano, altresi', le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attivita' disciplinate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art11 · fonte su Normattiva