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Il prezzo contrattuale e' determinato preventivamente "a corpo" in modo forfettario; ove cio' non sia possibile o conveniente, il prezzo e' determinato "a misura" e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti. Qualora la particolare complessita' ed originalita' delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma 1, esso sara' fissato in via provvisoria e definito successivamente "a misura" in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonche' le modalita' di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57. Sui costi determinati "a misura" si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facolta' dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o piu' fasi di cui al comma 5 dell'articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonche' la facolta' dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art2 · fonte su Normattiva