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L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto puo' essere ceduto preferendo, a parita' di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potra' comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art3 · fonte su Normattiva