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L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto puo' essere ceduto preferendo, a parita' di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potra' comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017
