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Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione e' tenuta, a parita' di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca. L'attivita' di ricerca puo' proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, gia' disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, puo' procedersi a trattativa privata con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge. L'amministrazione e' altresi' autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonche' per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per esigenze funzionali, puo' richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e 4.
Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017
