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Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui all'articolo 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale puo' essere costituito un apposito comitato tecnico operativo. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art5 · fonte su Normattiva