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Per motivi di, urgenza, il Ministro puo' autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto - da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa - alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto. L'atto negoziale di cui al comma precedente e' sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art6 · fonte su Normattiva