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In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione puo' corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalita' per il relativo recupero nonche' le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perche' ne tenga conto nella formulazione dell'offerta. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonche' dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi dell'articolo 6, l'amministrazione e' tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art7 · fonte su Normattiva