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La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato "a misura" deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato "a corpo", la revisione e' operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale. Il calcolo del compenso revisionale e' effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, e' tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, dal calcolo revisionale e' escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Testo in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017
