[1]Nei centri di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, il Sindacato provinciale fascista orchestrali, durante il periodo di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potra' consentire l'assunzione di orchestrali anche non diplomati, qualora non vi fosse il numero sufficiente di diplomati per la formazione di complessi locali.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 giugno 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ERCOLE.

[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art8 · fonte del testo