All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
  • b)al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito». Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' abrogato.

Testo vigente dal 29 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;35~art3 · fonte su Normattiva