Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni
Art. 3 — Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni
All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;
- 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;
- b)al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito». Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' abrogato.
Testo vigente dal 29 aprile 2022
