[1]Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

[2]Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Testo vigente dal 14 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art16 · fonte del testo