[1]Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalita' con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Bottai

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 14 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art22 · fonte del testo