[1]Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalita' con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Grandi - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo vigente dal 14 agosto 1940
