[1]E' fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Universita', di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.

[2]Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facolta' di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 14 agosto 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art2 · fonte del testo