Presso le universita' e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico. Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'. I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita'.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art5 · fonte su Normattiva