Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1981 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
Le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalita' di cui all'articolo precedente sono ad esso rimborsati ogni 12 mesi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. Per le attivita' derivanti dall'attuazione della presente legge l'ENI tiene contabilita' separata nella quale devono essere evidenziate le poste attive e passive relative alla scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nonche' alla commercializzazione e alla movimentazione dei prodotti, e presentera' al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, corredato dalla relazione di un comitato di riscontro composto dal rappresentante dell'ENI e da un funzionario dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali, e, annualmente, un prospetto dettagliato dei depositi esistenti, comunque obbligati a tenere scorte di riserva, delle loro dimensioni e caratteristiche e della loro ubicazione.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 1 gennaio 1997
