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E' autorizzata, per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1981 e di lire 70 miliardi nell'anno 1982. Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni. All'onere di lire 230 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 1 gennaio 1997
