Disciplina delle "strade del vino"

Art. 5 — Applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualita', con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;268~art5 · fonte su Normattiva