Disciplina delle "strade del vino"
Art. 6 — Riconoscimento delle "strade" già istituite
Le regioni determinano tempi e modalita' per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" gia' istituite.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
