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In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2. E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Testo in vigore dal 24 marzo 1980 al 9 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-19;80~art4 · fonte su Normattiva