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A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al primo comma del precedente articolo 2, e vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
Testo in vigore dal 24 marzo 1980 al 9 maggio 1998
