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Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

Testo in vigore dal 24 marzo 1980 al 9 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-03-19;80~art6 · fonte su Normattiva