Disciplina di guerra

Art. 1 — Disciplina di guerra: soggetti, contenuto e sanzioni

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In caso di mobilitazione gli Enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti. Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene piu' gravi.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art1 · fonte del testo