Disciplina di guerra
Art. 10 — Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali di ruolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali:
- a)nell'interno della propria Amministrazione, l'aggravamento delle ordinarie sanzioni per le infrazioni disciplinari da essi commesse nell'ambito delle proprie attribuzioni, elevando di un grado, od anche di piu' gradi in caso di speciale gravita', le sanzioni stabilite dalla legge organica;
- b)fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 2° l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorita', all'osservanza delle norme per la disciplina di guerra.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
