Disciplina di guerra

Art. 11 — Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali temporanei

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La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti assunti temporaneamente da Amministrazioni statali:

  • a)nell'interno della propria Amministrazione, il loro assoggettamento alle sanzioni disciplinari stabilite dalla legge organica per i dipendenti di ruolo, in quanto applicibili, con l'aggravamento di cui alla lettera a) del precedente articolo, e l'eventuale applicazione della riduzione o sospensione dello stipendio secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge;
  • b)fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 20 l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorita', per il mantenimento della disciplina di guerra.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art11 · fonte del testo