Disciplina di guerra
Art. 11 — Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali temporanei
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La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti assunti temporaneamente da Amministrazioni statali:
- a)nell'interno della propria Amministrazione, il loro assoggettamento alle sanzioni disciplinari stabilite dalla legge organica per i dipendenti di ruolo, in quanto applicibili, con l'aggravamento di cui alla lettera a) del precedente articolo, e l'eventuale applicazione della riduzione o sospensione dello stipendio secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge;
- b)fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 20 l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorita', per il mantenimento della disciplina di guerra.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
