Disciplina di guerra

Art. 17 — Mancanza alla chiamata per mobilitazione civile. Sanzioni

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Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art17 · fonte del testo