Disciplina di guerra

Art. 19 — Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi e non incorporati - Sanzioni

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, i quali, presentatisi alle armi, non vengano, per qualsiasi motivo, incorporati, riacquistano senz'altro la condizione di mobilitati civili. Essi devono presentarsi all'ente od associazione, cui appartenevano o da cui dipendevano all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, entro dieci giorni da quello in cui sono stati lasciati liberi dall'autorita' militare. Il termine e' pero' di 24 ore se l'ente od associazione di cui sopra ha sede nello stesso Comune in cui risiede l'autorita' militare predetta. Coloro che non ottemperino all'obbligo anzidetto sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno; e se non si presentino neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente fissati, sono puniti con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art19 · fonte del testo