Disciplina di guerra
Art. 2 — Doveri generali inerenti alla disciplina di guerra
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Il concorso alla difesa e alla resistenza della Nazione si esplica principalmente:
- a)con la prestazione della propria attivita' materiale, intellettuale e spirituale, se e comunque richiesta dalle Autorita' e dagli organi competenti, salve le limitazioni che derivino dalla eventuale posizione militare del cittadino o dalla pubblica funzione da lui rivestita;
- b)con la riduzione al minimo possibile delle spese e dei consumi;
- c)con l'astensione da qualsiasi atto, che possa contribuire a menomare la resistenza del Paese;
- d)con la pronta ed assoluta obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorita';
- e)col fornire immediatamente alle autorita' ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari, di cui si venisse in possesso;
- f)col contribuire ad ogni azione che possa comunque giovare alla causa della Patria.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
