Disciplina di guerra

Art. 2 — Doveri generali inerenti alla disciplina di guerra

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Il concorso alla difesa e alla resistenza della Nazione si esplica principalmente:

  • a)con la prestazione della propria attivita' materiale, intellettuale e spirituale, se e comunque richiesta dalle Autorita' e dagli organi competenti, salve le limitazioni che derivino dalla eventuale posizione militare del cittadino o dalla pubblica funzione da lui rivestita;
  • b)con la riduzione al minimo possibile delle spese e dei consumi;
  • c)con l'astensione da qualsiasi atto, che possa contribuire a menomare la resistenza del Paese;
  • d)con la pronta ed assoluta obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorita';
  • e)col fornire immediatamente alle autorita' ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari, di cui si venisse in possesso;
  • f)col contribuire ad ogni azione che possa comunque giovare alla causa della Patria.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art2 · fonte del testo