Disciplina di guerra
Art. 21 — Concorso nei reati di abbandono del servizio in materia di mobilitazione civile
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Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
