Disciplina di guerra

Art. 21 — Concorso nei reati di abbandono del servizio in materia di mobilitazione civile

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Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art21 · fonte del testo