Disciplina di guerra
Art. 22 — Mobilitazione dei riformati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
In caso di mobilitazione o di speciali contingenze gli organi della mobilitazione civile hanno facolta', d'accordo con i Ministeri militari, di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, anche i cittadini riformati dal servizio militare.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
