Disciplina di guerra

Art. 22 — Mobilitazione dei riformati

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In caso di mobilitazione o di speciali contingenze gli organi della mobilitazione civile hanno facolta', d'accordo con i Ministeri militari, di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, anche i cittadini riformati dal servizio militare.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art22 · fonte del testo