Art. 23 — Esenzioni dei riformati
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Sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile i riformati che, all'atto della chiamata stessa, prestino l'opera loro presso corpi od enti facenti parte del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica; o che da questi siano stati regolarmente prenotati, in precedenza, per le loro particolari esigenze. Sono esenti inoltre gli addetti a servizi pubblici da determinarsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
