Disciplina di guerra
Art. 24 — Arruolamento volontario dei riformati
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Dopo indetta la mobilitazione, gli arruolamenti volontari, di cui agli articoli 121 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, dei riformati assunti in servizio dagli organi della mobilitazione civile, sono subordinati al consenso degli organi stessi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
