Disciplina di guerra

Art. 24 — Arruolamento volontario dei riformati

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Dopo indetta la mobilitazione, gli arruolamenti volontari, di cui agli articoli 121 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, dei riformati assunti in servizio dagli organi della mobilitazione civile, sono subordinati al consenso degli organi stessi.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art24 · fonte del testo