Disciplina di guerra

Art. 26 — Esenzione degli ufficiali invalidi

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Gli ufficiali di cui all'articolo precedente sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile, qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nell'esercito mobilitato. Sono altresi' esenti dal rispondere alla chiamata gli ufficiali invalidi di guerra i quali, all'atto della mobilitazione o successivamente, vengano riassunti in servizio sedentario ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art26 · fonte del testo