Disciplina di guerra
Art. 27 — Chiamata per manifesto o per precetto personale
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La chiamata di cui all'articolo 22 puo' essere fatta per manifesto o per precetto personale, a senso del secondo comma dell'articolo La chiamata di cui all'articolo 25 e' fatta per precetto personale a senso dello stesso secondo comma dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
