Disciplina di guerra

Art. 27 — Chiamata per manifesto o per precetto personale

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La chiamata di cui all'articolo 22 puo' essere fatta per manifesto o per precetto personale, a senso del secondo comma dell'articolo La chiamata di cui all'articolo 25 e' fatta per precetto personale a senso dello stesso secondo comma dell'articolo 9.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art27 · fonte del testo