Disciplina di guerra

Art. 28 — Chiamate di controllo dei riformati e degli ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli organi della mobilitazione civile hanno facolta' di disporre, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 22, speciali chiamate dei cittadini di cui agli articoli 22 e 25 per quei controlli che ritengano necessari. In caso di mancata presentazione a dette chiamate sono applicabili le stesse sanzioni stabilite dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, per coloro che non rispondano alle chiamate di controllo dei militari in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art28 · fonte del testo